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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE



ART.1
COSTITUZIONE - SEDE – DELEGAZIONI

E' costituita una Associazione denominata "Digital Broker For Children " con sede in v.Galliano 2/1 42100 Reggio Emilia (RE). La durata dell'Associazione è illimitata. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

ART.2
SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, dello sport dilettantistico e della tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati, con particolare riferimento ai disabili ed all'infanzia, residenti in Italia od in altre nazioni svantaggiate per condizioni socio-economiche. L'Associazione intende altresì sostenere progetti ed iniziative volte a supportare popolazioni e territori colpiti da calamità e disastri naturali. In particolare, l'Associazione si propone di effettuare le proprie attività al fine di dare un concreto beneficio alle suddette categorie di persone svantaggiate in ragione dello loro condizioni fisiche, psichiche, economiche,etniche, sociali e familiari. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione si prefigge ed auspica la più ampia collaborazione con le istituzioni pubbliche e private. L'Associazione è un organismo, indipendente, aconfessionale ed apolitico, che non persegue finalità di lucro diretto ed indiretto.

ART.3
ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE

E' vietato all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. Essa potrà tuttavia svolgere attività alle prime direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo. In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; b) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione; c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità; d) organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art 2 del presente Statuto. e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'Art. 2 del presente Statuto, a condizione che sia rispettato il disposto del comma 5, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

ART.4
ASSOCIATI

Sono Associati persone fisiche e giuridiche. L'accettazione della richiesta di adesione è deliberata dall'Assemblea dell'Associazione con la maggioranza assoluta dei membri. La qualifica di Associato presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dall'Assemblea. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'Associato alla vita associativa.

ART.5
AMICI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere nominati Amici dell'Associazione i soggetti esterni all'Associazione (persone fisiche, giuridiche, Enti od Istituzioni nazionali e internazionali) che, condividendo le finalità di quest'ultima, vogliano ad essa contribuire con elargizioni in denaro ovvero mediante la messa a disposizione gratuita di beni e servizi utili alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell'Associazione fissati dall'Assemblea. La delibera avente ad oggetto la nomina ad Amico dell'Associazione è assunta dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza semplice degli Associati.